Il Modello 730 è il modulo, dedicato principalmente ai lavoratori dipendenti e pensionati, con cui presentare annualmente la propria dichiarazione dei redditi. Il Modello 730 presenta particolari vantaggi perché il contribuente non deve eseguire alcun calcolo, in caso di risultato a credito, il rimborso può essere liquidato direttamente nella busta paga o nella rata di pensione del mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, oppure direttamente in c/c dall’Agenzia delle Entrate. 

Nel caso di risultato a debito gli importi possono essere trattenuti direttamente nella busta paga o nella rata di pensione negli stessi termini previsti per i rimborsi oppure addebitati in c/c o pagati in banca/posta con modelli F24

Chi può presentare il modello 730

Il Modello 730 può essere utilizzato da sempre una maggiore platea di contribuenti, attualmente chi deve dichiarare:

  • Redditi di lavoro dipendente e/o assimilati;
  • Redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • Redditi di capitale anche di fonte estera;
  • Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva;
  • Alcuni redditi diversi;
  • Alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata;
  • Effettuare il monitoraggio fiscale;

Il Modello 730 può essere presentato anche da chi, pur dovendo dichiarare redditi di lavoro dipendente o assimilati, non ha, al momento della presentazione, un sostituto di imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio; in tal caso l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione viene rimborsato direttamente dall’Agenzia delle Entrate; al contrario l’eventuale debito viene pagato direttamente dal contribuente con il modello F24. 

Da quest’anno può essere utilizzato il modello senza sostituto da tutti sia nei casi di sostituti incapienti sia quando i contribuenti preferiscono non utilizzare il sostituto.
Può essere presentato anche dall’erede in nome e per conto del deceduto in questo caso l’eventuale credito sarà rimborsato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Chi non può presentare il Modello 730?

Attualmente non possono utilizzare il Modello 730 e devono presentare il Modello REDDITI i contribuenti che: 

  • Devono dichiarare redditi di impresa anche in forma di partecipazione o redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • Devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti di imposta Modello 770; 
  • Non sono residenti in Italia nell’anno di presentazione della dichiarazione e in quello precedente;

Come presentare la dichiarazione dei redditi tramite il Caaf Cgil

Il contribuente che presenta il modello 730 tramite le sedi del Caaf Cgil di Roma e Lazio deve sottoscrivere un apposito documento con il quale può:

  • Conferire delega al CAF per l’accesso alla consultazione del 730 precompilato
  • Non conferire delega al CAF per l’accesso alla consultazione del 730 precompilato

In entrambi i casi, il contribuente deve presentare al nostro operatore tutta la documentazione comprovante gli oneri detraibili e deducibili, i crediti d’imposta, le ritenute subite, gli eventuali acconti versati; su tale documentazione il CAF appone il “visto di conformità”.

Il controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate è effettuato nei confronti del CAF, resta fermo il controllo nei confronti del contribuente circa la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni ed ai crediti d’imposta. In caso di errori nell’apposizione del “visto di conformità” il CAF può presentare una dichiarazione/comunicazione dati e versare la sanzione sulla maggiore imposta dovuta, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Il nostro operatore provvederà a controllare la documentazione e compilare il 730, effettuare i calcoli delle imposte e inviare la dichiarazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate che provvede ad inoltrare il risultato contabile al sostituto d’imposta indicato. 

La scadenza per la presentazione del modello 730 è fissata al 30 settembre 2024.

Le spese detraibili al 19% pagate con strumenti tracciabili

Per tutte le spese detraibili, sostenute a partire dal 2020, è necessario dimostrare che il pagamento sia avvenuto con metodi tracciati, non in contanti, quindi con bonifico bancario o postale, utilizzo di carte di credito/debito, assegni, bancomat. Fanno eccezione le spese per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici, le spese per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che si può continuare a pagare in contanti. 

Relativamente alle spese mediche è possibile confermare il dato presente in precompilata anche tramite il CAAF ma è necessario presentare il Prospetto delle Spese Mediche, che si può recuperare all’interno della Precompilata oppure in Tessera Sanitaria, ad entrambi i siti si accede con lo SPID.