NOVITÀ DECRETO MEF DEL 27 DICEMBRE 2024 SU DILAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO
Dal 1° gennaio 2025 il contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, può chiedere di pagare le cartelle di pagamento pendenti presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione la rateizzazione in un numero maggiore di rate.
Il debitore può anche chiedere che il piano di rateizzazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
A seconda dell’ammontare delle somme dovute, del periodo in cui viene presentata la domanda e, nei casi previsti, sulla base della documentazione attestante la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, possono essere stabiliti diversi piani, con rata minima non inferiore a 50 euro.
La situazione di difficoltà viene documentata tramite la presentazione della DSU. In base al valore dell’indicatore ISEE e dell’importo del debito, attraverso un calcolo stabilito nel decreto, si può stabilire il numero massimo di rate concedibili.
Qualora sia peggiorata la situazione temporanea di obiettiva difficoltà economica/finanziaria è possibile chiedere una sola proroga della dilazione concessa, per il numero massimo di rate previsto, sempre che non sia intervenuta la decadenza (ossia il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive).
Un’ulteriore caso che determina la situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è l’accertamento dell’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare. L’inagibilità può intervenire a seguito di eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale.
In questo caso, in alternativa all’indicatore ISEE, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate-Riscossione la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.
NOVITÀ AVVISI BONARI INVIATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, ELABORATI DAL 1° GENNAIO 2025
Le comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate attraverso le quali vengono rilevati errori relativamente alle dichiarazioni reddituali (art. 36-bis DPR n. 600/1973, art. 54-bis DPR n. 633/1972, art. 36-ter DPR n. 600/1973), elaborate a partire dal 1° gennaio 2025, il contribuente potrà entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso:
▪ fornire all’Agenzia delle entrate eventuali chiarimenti;
▪ effettuare il versamento dell’intero importo relativo alle somme dovute o della prima rata, degli interessi e delle sanzioni ridotte (max 20 rate trimestrali).
In precedenza, per le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2024, il termine era fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso.
Per maggiori informazioni, per assistenza nella presentazione della domanda di rateizzazione/Avvisi Bonari, delle cartelle o per assistenza nella compilazione del modello ISEE 2025 è possibile rivolgersi alla sede territoriale di CAAF CGIL LAZIO più vicina, prenotando l’appuntamento allo 0673100700 (attivo dal lunedì al venerdì alle 8.30 alle 18.30).