L’Inps corrisponderà automaticamente ai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza (RdC) una quota supplementare del beneficio riferita all’Assegno temporaneo per figli minori, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 79/2021.
Sarà compito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale procedere all’individuazione dei nuclei familiari, già beneficiari del Reddito di Cittadinanza, che abbiano diritto all’Assegno temporaneo, effettuando la verifica dei requisiti e la liquidazione dell’integrazione con le stesse modalità utilizzate per il pagamento del Reddito di Cittadinanza.
Gli aventi diritto, in possesso dei requisiti per l’accesso all’Assegno temporaneo, non devono fare domanda all’Inps per il riconoscimento dell’assegno temporaneo.
L’individuazione dei figli minori del nucleo familiare beneficiario di Reddito di Cittadinanza è effettuata in base a quanto dichiarato nella DSU in corso di validità utile ai fini della liquidazione del Reddito di Cittadinanza, considerando gli indicatori ISEE ordinario, corrente e minorenni.
Sono ricompresi nella platea dell’integrazione tutti i nuclei percettori nei quali siano contestualmente presenti i due genitori con uno o più figli minori a carico, nonché i nuclei in cui risulti un unico genitore che abbia fatto ricorso all’ISEE minorenni ai fini della percezione del Reddito di Cittadinanza.
Inoltre l’Inps precisa che l’integrazione non verrà corrisposta a quei nuclei percettori nei quali siano presenti persone già titolari del diritto al pagamento di ANF relativamente all’anno 2021, esclusi tra gli aventi diritto all’Assegno temporaneo.
Cos’è l’assegno temporaneo per figli minori
L’assegno temporaneo per figli minori è una misura provvisoria, valida da luglio 2021 a dicembre 2021, istituita con il DL n°79 pubblicato in GU n°135 del 08/06/2021, in attesa dell’entrata in vigore dell’assegno unico, che dovrebbe avvenire nel 2022.
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 l’assegno ponte è rivolto solo alle categorie finora escluse dagli aiuti familiari, ovvero ai lavoratori autonomi, ai disoccupati e agli incapienti.
Inoltre, per chi già percepisce gli assegni familiari ovvero alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati, lavoratori dipendenti, pur non potendo usufruire di tale misura è prevista, per lo stesso periodo, una maggiorazione che va dai 37,5 € al mese per figlio, nel caso di famiglie con uno o due figli, ai 55 € al mese per figlio, per quelle con tre o più figli.
La misura “ponte” non sostituisce le attuali detrazioni fiscali per i figli a carico.